martedì 23 ottobre 2012

Affitto d’azienda, effetti sui rapporti di lavoro


di Michele BANA

Il temporaneo trasferimento di un complesso aziendale, comprendente oltre 15 dipendenti, richiede il preventivo assolvimento della procedura individuata dall’art. 47 della Legge n. 428/1990. In primo luogo, deve essere inviata una comunicazione scritta alle organizzazioni sindacali, almeno 25 giorni prima dell’atto, con l’indicazione di alcune informazioni essenziali: la data prevista dell’operazione ed i relativi motivi; gli effetti economici giuridici e sociali per i lavoratori; i provvedimenti che si propongono di adottare. Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta missiva, le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto: a seguito di tale istanza, entro 7 giorni dalla stessa deve essere avviata la consultazione, che si intende estinta nel caso in cui non venga raggiunto un accordo entro 10 giorni dal suo inizio.
La successiva stipulazione del contratto d’affitto d’azienda impone a carico del concedente alcuni incombenti, tra i quali una comunicazione ai dipendenti, con la precisazione del mantenimento, presso l’affittuario, dei diritti acquisiti: è, inoltre, tenuto a trasferire a quest’ultimo i dati contabili relativi ai lavoratori subordinati compresi nel complesso aziendale affittato, per l’assunzione dei corrispondenti adempimenti (conguaglio complessivo fiscale di fine anno, predisposizione delle certificazioni Cud, redazione ed invio del modello 770, prestazioni di assistenza fiscale).
Analogamente, l’affittuario deve informare i dipendenti, il giorno stesso della decorrenza dell’atto, del sopravvenuto trasferimento temporaneo dell’azienda, specificando i dati del nuovo rapporto di lavoro.
L’affitto dell’azienda, inclusi i rapporti di lavoro, è soggetto, come anticipato in un precedente commento, alla disciplina di cui all’art. 2112 c.c., in quanto applicabile ad ogni operazione suscettibile di comportare – in seguito a cessione contrattuale o fusione – il mutamento della titolarità in un’attività economica organizzata preesistente, che conserva la propria identità. La disposizione in parola prevede la generale sostituzione dell’affittuario, nei contratti di lavoro stipulati dal concedente: il rapporto continua, pertanto, con l’affittuario, che è tenuto a garantire i diritti maturati presso il concedente. Sono, inoltre, previste altre garanzie a favore del lavoratore:
·  l’affitto d’azienda non costituisce, di per sé, un giustificato motivo di licenziamento. È, tuttavia, riconosciuto al dipendente l’esercizio del diritto di recesso, qualora risulti che le condizioni di lavoro sono mutate sostanzialmente, nei primi tre mesi dell’affitto d’azienda;
·    l’affittuario deve rispettare i trattamenti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data dell’affitto e sino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri accordi collettivi applicabili, nel medesimo settore, all’impresa dell’affittuario;
·    il concedente e l’affittuario sono obbligati in solido, senza possibilità di deroga in base ad un accordo delle parti, per tutti i crediti (retributivi, previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del trasferimento, purchè a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde il solo concedente. Nel caso di responsabilità solidale, il lavoratore può, tuttavia, acconsentire – nell’ambito di un procedimento di conciliazione, a norma degli artt. 410 e 411 c.p.c. – alla liberazione del concedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

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