di
Michele BANA
Il temporaneo trasferimento di un complesso
aziendale, comprendente oltre 15 dipendenti, richiede il preventivo
assolvimento della procedura individuata dall’art. 47 della Legge n. 428/1990.
In primo luogo, deve essere inviata una comunicazione
scritta alle organizzazioni sindacali, almeno 25 giorni prima dell’atto,
con l’indicazione di alcune informazioni essenziali: la data prevista
dell’operazione ed i relativi motivi; gli effetti
economici giuridici e sociali per i lavoratori; i provvedimenti che si
propongono di adottare. Entro 7 giorni dal ricevimento della predetta missiva,
le organizzazioni sindacali possono richiedere un esame congiunto: a seguito di tale istanza, entro 7 giorni dalla
stessa deve essere avviata la consultazione,
che si intende estinta nel caso in
cui non venga raggiunto un accordo entro 10 giorni dal suo inizio.
La successiva stipulazione del contratto d’affitto
d’azienda impone a carico del concedente
alcuni incombenti, tra i quali una comunicazione
ai dipendenti, con la precisazione del mantenimento, presso l’affittuario,
dei diritti acquisiti: è, inoltre,
tenuto a trasferire a quest’ultimo i dati contabili relativi ai lavoratori
subordinati compresi nel complesso aziendale affittato, per l’assunzione dei
corrispondenti adempimenti (conguaglio complessivo fiscale di fine anno,
predisposizione delle certificazioni Cud, redazione ed invio del modello 770,
prestazioni di assistenza fiscale).
Analogamente, l’affittuario deve informare i dipendenti, il giorno
stesso della decorrenza dell’atto, del sopravvenuto trasferimento temporaneo
dell’azienda, specificando i dati del nuovo rapporto di lavoro.
L’affitto dell’azienda, inclusi i rapporti di
lavoro, è soggetto, come anticipato in un precedente commento, alla disciplina
di cui all’art. 2112 c.c., in quanto applicabile ad ogni operazione suscettibile di
comportare – in seguito a cessione contrattuale o fusione – il mutamento della
titolarità in un’attività economica organizzata preesistente, che conserva la
propria identità. La disposizione in parola prevede la generale sostituzione dell’affittuario, nei contratti di lavoro
stipulati dal concedente: il rapporto continua, pertanto, con l’affittuario,
che è tenuto a garantire i diritti
maturati presso il concedente. Sono, inoltre, previste altre garanzie a
favore del lavoratore:
· l’affitto d’azienda non costituisce, di per sé, un
giustificato motivo di licenziamento. È, tuttavia, riconosciuto al dipendente
l’esercizio del diritto di recesso,
qualora risulti che le condizioni di
lavoro sono mutate sostanzialmente,
nei primi tre mesi dell’affitto d’azienda;
·
l’affittuario deve rispettare i trattamenti economici e normativi
stabiliti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti alla data
dell’affitto e sino alla loro scadenza,
salvo che siano sostituiti da altri accordi collettivi applicabili, nel
medesimo settore, all’impresa dell’affittuario;
·
il concedente e l’affittuario sono obbligati in solido, senza possibilità di deroga
in base ad un accordo delle parti, per tutti i crediti (retributivi,
previdenziali, assicurativi, ecc.) vantati dal lavoratore al momento del
trasferimento, purchè a tale data non sia intervenuta l’estinzione del rapporto, per i cui debiti risponde il solo concedente.
Nel caso di responsabilità solidale, il lavoratore può, tuttavia, acconsentire
– nell’ambito di un procedimento di conciliazione, a norma degli artt. 410 e
411 c.p.c. – alla liberazione del concedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento