domenica 21 ottobre 2012

Liquidazione del patrimonio del debitore, possibile l’esdebitazione

di Michele BANA

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto una disposizione, l’art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012, che riconosce al debitore persona fisica la possibilità di beneficiare, previa istanza da depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti (c.d. esdebitazione). Al fine di accedere a tale agevolazione, è, tuttavia, necessario che risultino soddisfatte, in capo al debitore, le seguenti condizioni:
·    abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni;
·    non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
·    non abbia beneficiato di altra esdebitazione, negli 8 anni precedenti la domanda;
·    non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16, della Legge n. 3/2012, puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, e la multa da euro 1.000 ad euro 50.000. È il caso, ad esempio, del debitore che omette l’indicazione di beni nell’inventario oppure – nel corso della procedura – effettua pagamenti in violazione dell’accordo o aggrava la propria posizione debitoria, o non rispetta intenzionalmente i contenuti dell’intesa. La medesima pena è posta a carico del debitore che, al fine di ottenere l’accesso alla procedura, ha presentato documentazione contraffatta od alterata, oppure ne ha sottratta, occultata o distrutta una parte relativa alla propria situazione debitoria o contabile;
·    abbia svolto, nei 4 anni successivi al deposito della domanda, un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze, e alla situazione di mercato, oppure, in  ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
·    i cui creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione siano stati soddisfatti, almeno in parte.
L’esdebitazione, tuttavia, non è invocabile rispetto alle passività derivanti da obblighi di mantenimento ed alimentari, da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: parimenti, non è prospettabile per i debiti fiscali che, pur avendo una causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di composizione della crisi, sono stati successivamente accertati, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In ogni caso, l’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo del debitore, e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali: analogamente, l’istituto in commento non è applicabile se il debitore – nei 5 anni precedenti l’apertura della liquidazione, o nel corso della stessa – ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti od altre operazioni dispositive del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Quest’ultima ipotesi, se accertata dopo l’emanazione del provvedimento di esdebitazione, può altresì costituire la causa di revoca dell’atto, su istanza dei creditori, così come quando risulta che è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo oppure simulate attività inesistenti.
Il provvedimento di esdebitazione è assunto, previa verifica dei relativi presupposti e sentiti i creditori pagati parzialmente, dal tribunale, con decreto, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

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