Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto una
disposizione, l’art. 14-terdecies della Legge n. 3/2012, che riconosce al
debitore persona fisica la possibilità di beneficiare, previa istanza da
depositarsi entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, della
liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non
soddisfatti (c.d. esdebitazione). Al fine di accedere a tale agevolazione, è,
tuttavia, necessario che risultino soddisfatte, in capo al debitore, le
seguenti condizioni:
·
abbia cooperato al regolare ed efficace
svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione
utili, nonché adoperandosi per la proficua esecuzione delle operazioni;
·
non abbia, in alcun modo, ritardato o contribuito
a ritardare lo svolgimento della procedura;
·
non abbia beneficiato di altra esdebitazione,
negli 8 anni precedenti la domanda;
·
non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art.
16, della Legge n. 3/2012, puniti con la reclusione
da 6 mesi a 2 anni, e la multa da euro 1.000 ad euro 50.000. È il caso, ad
esempio, del debitore che omette l’indicazione di beni nell’inventario oppure –
nel corso della procedura – effettua pagamenti in violazione dell’accordo o
aggrava la propria posizione debitoria, o non rispetta intenzionalmente i
contenuti dell’intesa. La medesima pena è posta a carico del debitore che, al
fine di ottenere l’accesso alla procedura, ha presentato documentazione contraffatta od alterata, oppure ne ha sottratta,
occultata o distrutta una parte relativa alla propria situazione debitoria o
contabile;
·
abbia svolto, nei 4 anni successivi al deposito
della domanda, un’attività produttiva di reddito adeguata alle proprie
competenze, e alla situazione di mercato, oppure, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia
rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
·
i cui creditori per titolo e causa anteriore al
decreto di apertura della liquidazione siano stati soddisfatti, almeno in
parte.
L’esdebitazione, tuttavia, non è invocabile rispetto alle passività derivanti da obblighi di
mantenimento ed alimentari, da risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti: parimenti, non è
prospettabile per i debiti fiscali che, pur avendo una causa anteriore al
decreto di apertura delle procedure di composizione della crisi, sono stati
successivamente accertati, in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi.
In ogni caso, l’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento è
imputabile ad un ricorso al credito
colposo del debitore, e sproporzionato rispetto alle proprie capacità
patrimoniali: analogamente, l’istituto in commento non è applicabile se il
debitore – nei 5 anni precedenti l’apertura della liquidazione, o nel corso
della stessa – ha posto in essere atti
in frode ai creditori, pagamenti od altre operazioni dispositive del
proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri. Quest’ultima ipotesi, se accertata
dopo l’emanazione del provvedimento di esdebitazione, può altresì costituire la
causa di revoca dell’atto, su
istanza dei creditori, così come quando risulta che è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell’attivo oppure simulate attività
inesistenti.
Il provvedimento di esdebitazione è assunto,
previa verifica dei relativi presupposti e sentiti i creditori pagati
parzialmente, dal tribunale, con decreto, che dichiara inesigibili nei
confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.
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