di Sandro CERATO
Come abbiamo avuto modo di
evidenziare in precedenti commenti, la recente C.M. n. 36/E/2012, ha
fornito interessanti chiarimenti in merito alla disciplina dei beni concessi
in godimento ai soci e familiari di cui all’art. 2, co. da 36-terdecies a
36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011. Particolare attenzione è stata prestata
per l’ipotesi dell’autovettura concessa in godimento al socio, rispetto
alla quale l’Agenzia delle Entrate, anche nella C.M. n. 36/E/2012, ha
confermato la propria interpretazione, secondo cui – ferma restando l’applicazione
dell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 per la quantificazione dei costi
indeducibili in capo alla società (e, quindi, in deroga alle disposizioni
previste dal D.L. n. 138/2011), in capo al socio utilizzatore, che non sia nel
contempo dipendente della società o lavoratore autonomo – il reddito diverso
è determinato in base alla differenza tra due componenti:
·
il valore di mercato del diritto di godimento
del bene, determinabile, nel caso di specie, con i criteri di cui all’art. 51,
co. 4, del Tuir, ovvero il benefit “convenzionale”, pari al 30% di 15.000 km
annui in base ai costi chilometrici desumibili dalle tariffe Aci;
·
il corrispettivo eventualmente pagato dal socio
alla società.
Alla luce dell’orientamento
dell’Amministrazione finanziaria, emerge chiaramente che, nell’ipotesi in cui
il socio utilizzatore corrisponda alla società concedente un corrispettivo pari
al valore normale “forfetario” di cui al co. 4 dell’art. 51 del D.P.R. n.
917/1986, in capo a tale soggetto non si realizza alcuna fattispecie, in quanto
viene azzerata la base imponibile.
A questo punto, è necessario
chiedersi se tale procedura possa consentire alla società concedente di
esercitare il diritto alla detrazione integrale dell’Iva assolta
sull’acquisto e sui costi di impiego del mezzo, posto che l’addebito del
corrispettivo al socio comporta la rivalsa, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, corrispondente all’utilizzo privato del bene. Tale possibilità è
stata in realtà prevista dall’Agenzia delle Entrate all’indomani
dell’introduzione del nuovo art. 19-bis1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, che
prevede una detrazione ordinaria del 40% dell’Iva, salva l’eventualità che il
bene sia utilizzato interamente per finalità imprenditoriali, nel qual caso la
detrazione spetta integralmente. In tale ambito, secondo quanto precisato nella
R.M. n. 6/DPF/2008, “devono considerarsi utilizzati esclusivamente
nell’esercizio di impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal
datore di lavoro (….) e successivamente messi a disposizione del personale
dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”. E, per esigenze di
semplificazione e coordinamento con il settore delle imposte sui redditi, nella
predetta Risoluzione è stato precisato che per la determinazione della base
imponibile del corrispettivo da addebitare per la messa a disposizione
dell’autovettura al dipendente, considerando che l’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972
fa riferimento al “valore normale”, è possibile far coincidere quest’ultimo con
quanto previsto dall’art. 51, co. 4, del Tuir, ossia in misura pari al 30%
della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base delle
tariffe chilometriche dell’Aci, al netto dell’Iva nello stesso inclusa.
Ora, considerando che l’Agenzia
delle Entrate, nella citata C.M. n. 36/E/2012, consente l’utilizzo del
parametro del fringe benefit convenzionale (art. 51, co. 4, del D.P.R. n.
917/1986), e che tale corrispettivo corrisponde al valore normale tassabile
quale reddito diverso in capo al socio – e, se quest’ultimo corrisponde tale
importo alla società, non si realizza alcun reddito – si ritiene che la procedura
in parola possa permettere la detrazione integrale dell’Iva in capo alla
società che detiene il mezzo. In altre parole, sono le stesse disposizioni
normative del D.L. n. 138/2011, nonché l’interpretazione dell’Amministrazione
finanziaria, a stabilire che il reddito diverso in capo al socio è finalizzato
a colpire il godimento personale del bene, ragion per cui se il socio
utilizzatore “paga” tale utilizzo privato, subendone la rivalsa dell’Iva,
appare del tutto logico e naturale consentire – al pari di quanto è stato detto
nella R.M. n. 6/DPF/2008 per la fattispecie dell’assegnazione dell’auto al
dipendente – la detrazione dell’Iva anche nel caso di utilizzo da parte del
socio. Le due fattispecie descritte, infatti, sono accomunate sia nella
sostanza (utilizzo anche privato dell’auto), sia nella modalità di
determinazione del corrispettivo addebitabile all’utilizzatore.
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