lunedì 1 ottobre 2012

Autovetture concesse in godimento ai soci con addebito del corrispettivo e detrazione Iva


di Sandro CERATO

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenti commenti, la recente C.M. n. 36/E/2012, ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla disciplina dei beni concessi in godimento ai soci e familiari di cui all’art. 2, co. da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. n. 138/2011. Particolare attenzione è stata prestata per l’ipotesi dell’autovettura concessa in godimento al socio, rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate, anche nella C.M. n. 36/E/2012, ha confermato la propria interpretazione, secondo cui – ferma restando l’applicazione dell’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 per la quantificazione dei costi indeducibili in capo alla società (e, quindi, in deroga alle disposizioni previste dal D.L. n. 138/2011), in capo al socio utilizzatore, che non sia nel contempo dipendente della società o lavoratore autonomo – il reddito diverso è determinato in base alla differenza tra due componenti:
·    il valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinabile, nel caso di specie, con i criteri di cui all’art. 51, co. 4, del Tuir, ovvero il benefit “convenzionale”, pari al 30% di 15.000 km annui in base ai costi chilometrici desumibili dalle tariffe Aci;
·    il corrispettivo eventualmente pagato dal socio alla società.
Alla luce dell’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, emerge chiaramente che, nell’ipotesi in cui il socio utilizzatore corrisponda alla società concedente un corrispettivo pari al valore normale “forfetario” di cui al co. 4 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, in capo a tale soggetto non si realizza alcuna fattispecie, in quanto viene azzerata la base imponibile.
A questo punto, è necessario chiedersi se tale procedura possa consentire alla società concedente di esercitare il diritto alla detrazione integrale dell’Iva assolta sull’acquisto e sui costi di impiego del mezzo, posto che l’addebito del corrispettivo al socio comporta la rivalsa, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, corrispondente all’utilizzo privato del bene. Tale possibilità è stata in realtà prevista dall’Agenzia delle Entrate all’indomani dell’introduzione del nuovo art. 19-bis1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede una detrazione ordinaria del 40% dell’Iva, salva l’eventualità che il bene sia utilizzato interamente per finalità imprenditoriali, nel qual caso la detrazione spetta integralmente. In tale ambito, secondo quanto precisato nella R.M. n. 6/DPF/2008, “devono considerarsi utilizzati esclusivamente nell’esercizio di impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro (….) e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo”. E, per esigenze di semplificazione e coordinamento con il settore delle imposte sui redditi, nella predetta Risoluzione è stato precisato che per la determinazione della base imponibile del corrispettivo da addebitare per la messa a disposizione dell’autovettura al dipendente, considerando che l’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972 fa riferimento al “valore normale”, è possibile far coincidere quest’ultimo con quanto previsto dall’art. 51, co. 4, del Tuir, ossia in misura pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base delle tariffe chilometriche dell’Aci, al netto dell’Iva nello stesso inclusa.
Ora, considerando che l’Agenzia delle Entrate, nella citata C.M. n. 36/E/2012, consente l’utilizzo del parametro del fringe benefit convenzionale (art. 51, co. 4, del D.P.R. n. 917/1986), e che tale corrispettivo corrisponde al valore normale tassabile quale reddito diverso in capo al socio – e, se quest’ultimo corrisponde tale importo alla società, non si realizza alcun reddito – si ritiene che la procedura in parola possa permettere la detrazione integrale dell’Iva in capo alla società che detiene il mezzo. In altre parole, sono le stesse disposizioni normative del D.L. n. 138/2011, nonché l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, a stabilire che il reddito diverso in capo al socio è finalizzato a colpire il godimento personale del bene, ragion per cui se il socio utilizzatore “paga” tale utilizzo privato, subendone la rivalsa dell’Iva, appare del tutto logico e naturale consentire – al pari di quanto è stato detto nella R.M. n. 6/DPF/2008 per la fattispecie dell’assegnazione dell’auto al dipendente – la detrazione dell’Iva anche nel caso di utilizzo da parte del socio. Le due fattispecie descritte, infatti, sono accomunate sia nella sostanza (utilizzo anche privato dell’auto), sia nella modalità di determinazione del corrispettivo addebitabile all’utilizzatore.

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