di
Michele BANA
L’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis, in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, introduce una forma
alternativa, rispetto alla composizione, della soluzione della crisi d’impresa
del debitore non assoggettabile alle procedure diverse da quelle indicate dalla
Legge n. 3/2012, rappresentata dalla liquidazione
del patrimonio del debitore. La relativa domanda deve essere presentata al
tribunale competente in base del luogo di residenza o sede principale del debitore,
unitamente alla documentazione di
cui all’art. 9, co. 2 e 3, della predetta Legge n. 3/2012:
·
l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di
disposizione, compiuti negli ultimi 5 anni, unitamente alle dichiarazioni dei
redditi degli ultimi 3 anni e all’attestazione sulla fattibilità del piano. L’istanza
non può, tuttavia, comprendere i crediti
impignorabili (art. 545 c.p.c.) e quelli aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore
guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al proprio
mantenimento e a quello della sua famiglia. Sono, inoltre, esclusi i frutti
derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i loro frutti, salvo
quanto disposto dall’art. 170 c.c., e le cose che non possono essere pignorate
per disposizione di legge;
·
il prospetto analitico delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della
propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata dal certificato dello stato di famiglia;
·
se il debitore svolge un’attività d’impresa, una
copia delle scritture contabili degli
ultimi 3 esercizi, unitamente ad una dichiarazione attestante la conformità
della stessa all’originale.
Alla domanda devono altresì essere allegati, a
norma dell’art. 14-ter, co. 3, della Legge n. 3/2012, l’inventario di tutti i beni del debitore – recante specifiche
precisazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili – e
una relazione particolareggiata,
predisposta dall’organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
· l’indicazione delle cause dell’indebitamento, e
della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere
volontariamente le obbligazioni;
· l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
·
il resoconto sulla solvibilità, negli ultimi 5
anni, del debitore persona fisica;
·
la menzione dell’eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;
·
il giudizio sulla completezza ed attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda.
L’organismo di composizione della crisi, entro 3
giorni dalla richiesta della predetta relazione, né dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del
ricorrente.
Il deposito della domanda sospende, ai soli fini
del concorso, il corso degli interessi
legali o convenzionali, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto
previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c. (art. 14-ter, co. 7, della
Legge n. 3/2012).
La domanda di liquidazione è, tuttavia, inammissibile se la documentazione
prodotta non consente di ricostruire, compiutamente, la situazione patrimoniale
e reddituale del debitore.
Qualora la domanda soddisfi i requisiti di
ammissibilità, il tribunale – previa verifica
dell’assenza di atti in frode ai creditori – dichiara aperta la procedura
di liquidazione, con decreto. Il provvedimento in parola:
· nomina
un liquidatore, se non già designato, tra i professionisti in possesso
dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28 del R.D. n. 267/1942);
· dispone il divieto,
sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di avviare o proseguire azioni esecutive o
cautelari, o acquisire diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore;
· ordina, in presenza di beni immobili o mobili
registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.
La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione
e, in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda (art.
14-undecies della Legge n. 3/2012).
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