mercoledì 17 ottobre 2012

Soggetti “non fallibili”, possibile l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio


di Michele BANA

L’art. 18 del Decreto Sviluppo-bis, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, introduce una forma alternativa, rispetto alla composizione, della soluzione della crisi d’impresa del debitore non assoggettabile alle procedure diverse da quelle indicate dalla Legge n. 3/2012, rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore. La relativa domanda deve essere presentata al tribunale competente in base del luogo di residenza o sede principale del debitore, unitamente alla documentazione di cui all’art. 9, co. 2 e 3, della predetta Legge n. 3/2012:
·    l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione, compiuti negli ultimi 5 anni, unitamente alle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e all’attestazione sulla fattibilità del piano. L’istanza non può, tuttavia, comprendere i crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.) e quelli aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al proprio mantenimento e a quello della sua famiglia. Sono, inoltre, esclusi i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale ed i loro frutti, salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c., e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
·    il prospetto analitico delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;
·    se il debitore svolge un’attività d’impresa, una copia delle scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente ad una dichiarazione attestante la conformità della stessa all’originale.
Alla domanda devono altresì essere allegati, a norma dell’art. 14-ter, co. 3, della Legge n. 3/2012, l’inventario di tutti i beni del debitore – recante specifiche precisazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili – e una relazione particolareggiata, predisposta dall’organismo di composizione della crisi, che deve contenere:
·  l’indicazione delle cause dell’indebitamento, e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
·  l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
·    il resoconto sulla solvibilità, negli ultimi 5 anni, del debitore persona fisica;
·    la menzione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
·    il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
L’organismo di composizione della crisi, entro 3 giorni dalla richiesta della predetta relazione, né dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del ricorrente.
Il deposito della domanda sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi legali o convenzionali, sino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, co. 2 e 3, c.c. (art. 14-ter, co. 7, della Legge n. 3/2012).
La domanda di liquidazione è, tuttavia, inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire, compiutamente, la situazione patrimoniale e reddituale del debitore.
Qualora la domanda soddisfi i requisiti di ammissibilità, il tribunale – previa verifica dell’assenza di atti in frode ai creditori – dichiara aperta la procedura di liquidazione, con decreto. Il provvedimento in parola:
·    nomina un liquidatore, se non già designato, tra i professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare (art. 28 del R.D. n. 267/1942);
·   dispone il divieto, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari, o acquisire diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore;
·   ordina, in presenza di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore.
La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i 4 anni successivi al deposito della domanda (art. 14-undecies della Legge n. 3/2012).

Nessun commento:

Posta un commento