di
Michele BANA
Il procedimento per la composizione della crisi da
sovraindebitamento, contemplato dalla Legge
n. 3/2012, ha sinora riscontrato una scarsa
applicazione, come desumibile da un monitoraggio statistico svolto, a
campione, su alcuni tra i tribunali di maggiori dimensioni (nessun caso a
Milano, Torino e Bari, uno solo a Roma e Firenze). Tale circostanza ha indotto
il legislatore ad apportare alcuni correttivi alla disciplina di riferimento,
sinora rilevatasi incapace di offrire
una risposta efficiente per la soluzione della crisi del debitore civile e
delle esposizioni delle imprese non fallibili, che connotano significativamente
il tessuto economico nazionale. In particolare, l’art. 18 del Decreto
Sviluppo-bis, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, cerca di aumentare l’efficacia e la capacità operativa del
procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti
che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.
L’intervento normativo interessa l’originario impianto
dell’istituto, riscrivendo, in primo luogo, l’art. 7, co. 1, della Legge n.
3/2012, per effetto del quale:
·
il debitore in stato di sovraindebitamento o il
consumatore può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di
composizione della crisi (art. 15 della Legge n. 3/2012) con sede nel
circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti
e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, che – assicurato il regolare
pagamento dei titolari dei crediti impignorabili di cui all’art. 545,
c.p.c. ed alle altre disposizioni speciali in materia – preveda le scadenze e modalità di pagamento dei
creditori, anche suddivisi in classi, le garanzie rilasciate per
l’adempimento dei debiti e i criteri per l’eventuale liquidazione dei beni;
·
analogamente agli istituti del concordato
preventivo e della transazione fiscale dei soggetti fallibili (artt. 160 e
182-ter del R.D. n. 267/1942), è contemplata la possibilità di proporre un pagamento parziale dei creditori
privilegiati – ad eccezione di quelli costituenti risorse proprie dell’Unione
Europea, o riferibili all’Iva ed alle ritenute effettuate e non versate,
esclusivamente dilazionabili – purchè in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso
di liquidazione, sulla base del valore di mercato dei beni o diritti sui quali
insiste la prelazione, come attestato dall’organismo di composizione della
crisi;
· il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la
liquidazione, custodia e distribuzione del ricavato, da individuarsi tra i
professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare
(art. 28 L.F.).
Il Decreto Sviluppo-bis ha, inoltre, sostituito
l’art. 7, co. 2, della Legge n. 3/2012, secondo cui la domanda è inammissibile quando il debitore, anche consumatore:
·
è soggetto ad altre procedure concorsuali;
· ha già fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai
procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio;
·
ha subito, per cause a lui imputabili, un
provvedimento di annullamento e
risoluzione dell’accordo, revoca e
cessazione del piano del consumatore, omologati;
· ha fornito documentazione che non consente di
ricostruire, compiutamente, la propria situazione economica e patrimoniale.
Nel successivo art. 8, è stato, invece, inserito
il riferimento al “piano del consumatore”, ammettendo che la proposta di
accordo con prosecuzione dell’attività dell’impresa e il piano del consumatore
possono prevedere una moratoria,
sino ad un anno dall’omologazione, per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o
diritti sui quali insiste la causa di prelazione.
La domanda
di accesso al procedimento deve essere presentata presso il tribunale competente in base alla residenza del debitore
o consumatore, e – contestualmente, o comunque non oltre 3 giorni, a cura
dell’organismo di composizione della crisi – l’agente della riscossione e gli
uffici fiscali, anche presso gli enti locali, in base all’ultimo domicilio
tributario del ricorrente. La proposta deve contenere la ricostruzione della
posizione fiscale del debitore/consumatore, indicando altresì eventuali
contenziosi pendenti.
Nel caso del piano
del consumatore, alla domanda deve essere allegata anche una relazione particolareggiata del
predetto organismo, esponente le seguenti informazioni:
· cause dell’indebitamento, e diligenza impiegata
dal consumatore nell’assolvere volontariamente le obbligazioni;
·
ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni;
·
resoconto
della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
·
eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;
· giudizio di completezza ed attendibilità della
documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e probabile convenienza del piano
rispetto all’alternativa liquidatoria.
La necessità di tale documentazione aggiuntiva,
rispetto all’accordo, è rappresentata dal fatto che il piano del consumatore
non è soggetto, ai fini dell’omologazione, all’approvazione dei creditori, ma
soltanto alla valutazione, da parte del tribunale della meritevolezza del
debitore e della convenienza della proposta.
Il Decreto Sviluppo-bis ha altresì sostituito
integralmente il co. 2 dell’art. 10, della Legge n. 3/2012, al fine di
disciplinare puntualmente le conseguenze della presentazione della domanda. In
particolare, è stabilito che con il decreto di fissazione dell’udienza di cui
al co. 1, il giudice assume alcuni specifici provvedimenti:
· ordina, qualora il piano preveda la cessione o
l’affidamento a terzi di beni immobili o
mobili registrati, la trascrizione
del decreto presso gli uffici competenti, a cura dell’organismo di
composizione della crisi;
· dispone, sino al momento di definitività del
provvedimento di omologazione (e non più “non oltre 120 giorni”), il divieto per i creditori di titolo o causa
anteriore – ad eccezione di quelli muniti di un diritto impignorabile – di
avviare o proseguire, a pena di nullità, azioni
esecutive individuali sul patrimonio del debitore. Nel medesimo periodo,
decorrente dalla pubblicazione del decreto, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza l’autorizzazione del giudice.
Altre novità hanno, invece, riguardato la
formazione dell’accordo con i creditori, l’omologazione dello stesso e la
conseguente esecuzione, che formeranno oggetto di un successivo commento.
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