di Sandro CERATO
L’art. 13-ter del D.L. 83/2012, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato l’art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/06, relativamente al tema della responsabilità fiscale negli appalti. Tale disposizione, riscrivendo integralmente la disciplina in questione, prevede in estrema sintesi, quanto segue:
· la responsabilità solidale opera esclusivamente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il committente;
· il committente, tuttavia, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 200.000, qualora provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione idonea alla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi fiscali, sia in capo all’appaltatore, sia in capo al subappaltatore e se, effettivamente, siano state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti;
· la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la responsabilità in questione, laddove acquisisca dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, un’asseverazione, rilasciata dai CAF o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, in cui si attesti il corretto assolvimento degli adempimenti (già scaduti) connessi al versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
· la responsabilità solidale è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto;
· esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche, di cui all’art. 3, co. 33, del D.Lgs. n. 163/2006.
Come abbiamo già avuto modo di osservare in un intervento precedente, nonostante l’Agenzia delle Entrate sia intervenuta con la C.M. 8.10.2012, n. 40/E, per fornire i primi chiarimenti, soprattutto diretti a stabilire la decorrenza delle novità in questione ed il contenuto della documentazione per escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente, numerosi sono ancora gli aspetti che devono essere oggetto di chiarimento. In primo luogo, deve essere stabilito quale sia l’ambito oggettivo della disposizione in questione, ed in particolar modo quali siano i contratti di appalto cui la norma stessa si riferisce. Sul punto, è bene osservare che l’art. 13-ter è inserito nel capo III del decreto, dedicato alle “misure per l’edilizia”, ragion per cui sembra corretto ritenere che l’ambito applicativo sia limitato ai contratti di appalto stipulati da parte di imprese che operano nel settore edile. Se tale conclusione fosse corretta, è evidente che l’ambito applicativo verrebbe giustamente ridimensionato, ed avrebbe un collegamento con la disciplina del reverse charge per le prestazioni eseguite nel settore edile in esecuzione di contratti d’appalto o d’opera.
E proprio tale ultima osservazione pone un’ulteriore questione, relativa alla possibilità di applicare le regole previste dall’art. 13-ter non solo ai contratti d’appalto, ma anche a quelli d’opera. Sul punto, ricordando che tali accordi sono disciplinati da differenti disposizioni del codice civile, sembrerebbe più corretto, alla luce della precedente considerazione secondo cui rientrerebbero solamente i contratti stipulati nel settore edile, sposare un’interpretazione “estensiva” del concetto di appalto, comprendendo in tale ambito anche i contratti d’opera, fermo restando che anche su tale aspetto si rendono necessari immediati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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