di Michele BANA
La
verifica dell’eventuale plusvalore imponibile derivante dal realizzo (cessione,
assegnazione agli associati, ecc.) del fabbricato adibito a studio
professionale deve essere effettuata sulla base delle modalità per effetto
delle quali è stato acquisita la
proprietà dell’immobile. Si supponga, ad esempio, che il bene sia stato
riscattato nel 2009 da una società di leasing, in virtù di un contratto di
locazione finanziaria stipulato nel 2001. Conseguentemente, l’associazione
professionale non ha mai potuto dedurre
i canoni periodici di leasing, in ossequio al regime di irrilevanza fiscale
di cui all’art. 54, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986, nella formulazione vigente
dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006 e, poi, riproposta a decorrere dal 1°
gennaio 2010 (art. 1, co. 334 e 335, della Legge n. 296/2006). In altri
termini, hanno potuto costituire un componente negativo del reddito
professionale i soli canoni di locazione finanziaria relativi a contratti
stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009.
Non
rileva, pertanto, la circostanza che l’immobile sia stato riscattato in un
periodo in cui il costo dei fabbricati strumentali è divenuto fiscalmente
deducibile. L’art. 1, co. 335, della Legge n. 296/2006 pone, infatti, sullo stesso piano gli “immobili acquistati
nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009” ed i “contratti di locazione finanziaria
stipulati nel medesimo periodo”, escludendo implicitamente ogni riferimento
al riscatto del bene in leasing: in altre parole, viene prospettata
l’alternativa tra due forme sostanzialmente equivalenti, l’acquisto diretto e
quello mediante finanziamento. Sul punto, si riscontra anche l’orientamento
dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui – ai fini dell’individuazione del
trattamento fiscale da riservare ad un bene acquistato tramite un contratto di
leasing – il periodo d’imposta rilevante
è quello di originaria stipulazione dell’atto di locazione finanziaria (R.M. 2
marzo 2010, n. 13/E). In tale sede, l’Amministrazione Finanziaria ha,
quindi, posto fine ad ogni dubbio sorto contestualmente alla risposta all’interrogazione parlamentare n.
5-00752 del 21 febbraio 2007, in occasione della quale era stato sostenuto
che “l’estromissione dei beni immobili
strumentali (cessione, risarcimento, ecc.) dal regime del reddito del lavoro
autonomo sia idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili,
solamente se riferibili ad immobili acquisiti
dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore della norma e,
quindi, successivamente al 1° gennaio 2007”. In senso conforme alla R.M. n.
13/E/2010, si è altresì espresso il Consiglio
Nazionale del Notariato, con il documento
di Studio Tributario n. 64-2011/T, formulando un principio particolarmente
rilevante, con riferimento alla successiva cessione del bene: "se il riscatto, che determina l'effettivo
trasferimento della proprietà del bene, è avvenuto oltre il triennio 2007-2009,
ma il contratto è stato stipulato all'interno di tale periodo, l'eventuale
trasferimento successivo è idoneo a determinare una plusvalenza tassabile o una
minusvalenza deducibile".
Analogamente, se ne deve dunque desumere che, nel caso di specie, ovvero
di un contratto di leasing stipulato
prima del 31 dicembre 2006 (quando i canoni non erano fiscalmente
deducibili), il riscatto nel triennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009 non
determina, nell’ipotesi di successivo realizzo, una plusvalenza imponibile.
L’orientamento in parola è ulteriormente confortato anche da autorevole
dottrina, ed in particolar modo dall’Istituto di Ricerca del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Circolare n. 19/IR/2010):
· se ci si riferisce alla disciplina in materia di
reddito d’impresa, la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze
relative agli immobili strumentali trova
sempre contropartita nel riconoscimento fiscale delle quote di ammortamento del
corrispondente costo di acquisto o di costruzione (e, quindi, anche
nell’eventuale deducibilità dei canoni di locazione finanziaria);
· un regime giuridico che, a proposito di un bene
strumentale, impedisca la deduzione delle quote di ammortamento e, nel
contempo, attribuisca rilevanza fiscale alle plus/minusvalenze al momento della
dismissione degli stessi risulterebbe dunque del tutto “anomalo” ed incoerente
sistematicamente;
· per conferire rilevanza alle plusvalenze e minusvalenze relative agli immobili
strumentali, è infatti, contestualmente necessario che, in costanza di possesso
dell’immobile, siano ammesse in
deduzione le quote di ammortamento del relativo costo, in modo da garantire
congiuntamente non solo i principi di tutela dell’affidamento dei contribuenti
e di certezza dei rapporti giuridici, ma anche le esigenze di coerenza interna
del sistema di determinazione dei redditi di lavoro autonomo.
In
virtù delle predette argomentazioni, si deve, pertanto, ritenere che il
realizzo dell’immobile dell’associazione professionale non possa dar luogo alla plusvalenza imponibile di cui all’art. 54,
co. 1-bis e 1-ter, del D.P.R. n. 917/1986.
Si
segnala, in conclusione, che qualora il contribuente, a dispetto
dell’orientamento sopra riportato, ritenga di considerare imponibile la
plusvalenza da realizzo dell’immobile dell’associazione professionale, la
stessa dovrebbe essere determinata – a norma dell’art. 54, co. 1-ter, del Tuir – come differenza tra il
corrispettivo (o, in mancanza, il valore normale) ed il costo non ammortizzato.
A questo proposito, considerando che l’associazione professionale non ha mai
dedotto i costi sostenuti per canoni di leasing, pare opportuno richiamare un
orientamento dell’Agenzia delle Entrate, con riferimento ad una fattispecie
simile, ovvero la cessione del contratto di locazione finanziaria: il cedente
deve tenere conto, “in diminuzione, anche
della quota capitale dei canoni, già pagati, indeducibile” (C.M. n. 28/E/2011, par. 9.1). In
altri termini, ai soli fini dell’individuazione del componente positivo
realizzato per effetto della cessione, viene riconosciuta valenza tributaria ad
un costo, invece, indeducibile a titolo di canone di locazione finanziaria.
L’orientamento in parola appare, quindi, coerente con alcuni principi ormai
consolidati dell’Amministrazione Finanziaria, ed in particolare l’inclusione
nel “costo non ammortizzato” del bene – ai soli fini della determinazione della
plusvalenza o minusvalenza – dei canoni non dedotti (C.M. n. 11/E/2007, par. 9.5).
Buonasera, ho la seguente casistica:
RispondiElimina- professionista stipula un contratto di leasing di immobile strumentale (A10) nel 2008;
- deduce, secondo normativa, tutti i canoni di locazione fino ad oggi;
- oggi riscatta l'immobile pagando anche l'IVA;
il contribuente andrà in pensione dopo 2 anni dal riscatto dell'immobile.
Ci sono profili Elusivi?
qualora, l'immobile venga venduto da privato cittadino (in pensione) e venga pagata la relativa imposta sulla plusvalenza, il contribuente avrebbe qualcosa da temere?