di Sandro CERATO
Come noto, il D.L. 13.8.2011, n. 138, ha apportato importanti e rilevanti modifiche alla disciplina delle società non operative, di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994. In particolare, in sede di conversione in legge del citato D.L. 138/2011 sono stati aggiunti all’art. 2 del citato D.L. 138 i commi da 36-quinquies a 36-duodecies, che non incidono direttamente sull’art. 30 della Legge n. 724/94, ma contengono disposizioni volte ad inasprire sia la tassazione delle società di comodo, sia le condizioni per la verifica della non operatività. In particolare, le novità possono essere così schematizzate:
- maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota Ires, nei confronti delle società e degli enti soggetti Ires che realizzano le condizioni di non operatività, anche laddove partecipino alla trasparenza fiscale o al consolidato fiscale nazionale;
- previsione di una nuova ipotesi di non operatività, nel caso in cui la società o l’ente presentino dichiarazioni in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero dichiarino perdite per due periodi d’imposta e nel terzo realizzino un reddito imponibile inferiore a quello richiesto dall’art. 30 della Legge n. 724/94.
In tale ambito, in data 11 giugno 2012, è stato emanato un provvedimento direttoriale con cui sono state individuate determinate situazioni oggettive al ricorrere delle quali è possibile disapplicare la disciplina delle società in perdita sistematica di cui al D.L. n. 138/2011, senza dover presentare l’istanza di interpello. Alla medesima data dell’11 giugno, l’Agenzia ha emanato altresì la C.M. n. 23/E/2012, con cui ha fornito importanti chiarimenti sulla presentazione delle istanze di interpello per le società in perdita sistematica.
In merito all’operatività delle cause di disapplicazione individuate nel suddetto provvedimento, è bene osservare che si prevede che le società in questione possono legittimamente disapplicare il regime delle società non operative in perdita sistematica laddove in almeno uno dei periodi d’imposta del triennio in perdita realizzino una delle condizioni indicate nel provvedimento direttoriale stesso. Pertanto, in base al contenuto del provvedimento, l’efficacia delle condizioni che consentono di disapplicare la disciplina delle società non operative opera non in relazione al periodo d’imposta in cui si applica la presunzione di non operatività (anno successivo al triennio di “osservazione”), bensì in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta contenuti nel triennio di monitoraggio. A tale proposito, si legge nella C.M. n. 23/E/2012, “ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, le cause di esclusione riguardano solo i periodi di imposta di applicazione della disciplina in esame (anno n), mentre le cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012, prot. n. 2012/87956, assumono rilevanza esclusivamente nel periodo di osservazione (anni n-1, n-2 e n-3)”. Tale diverse cause di disapplicazione, la lett. f) del provvedimento direttoriale dell’11 giugno prevede tale possibilità per le società che conseguono un margine operativo lordo (MOL) positivo in almeno uno dei tre periodi d’imposta del triennio di osservazione. In tale ambito, il MOL è costituito dalla differenza tra il valore della produzione, di cui alla lettera A) del conto economico, ed i costi della produzione, di cui alla lett. B), dello stesso conto economico, senza tuttavia tener conto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, di cui ai numeri 10), 12) e 13). La presente causa di disapplicazione è interessante in quanto “sposta” l’oggetto della verifica, in quanto nonostante la perdita fiscale, la società potrebbe risultare operativa per il fatto di presentare un MOL positivo (come detto, è sufficiente che tale verifica dia esito positivo in almeno uno dei periodi d’imposta che compongono il triennio). Sembra tuttavia che tale causa di esclusione, che scatta quando il MOL è maggiore di zero, possa essere particolarmente apprezzabile da parte di quelle società, soprattutto del settore immobiliare, che sono penalizzato per effetto del peso degli oneri finanziari, i quali sono collocati nell’area C) del conto economico, influenzando in tal modo il risultato finale, ma non anche il margine operativo lordo, che potrebbe quindi prenotarsi positivo ed evitare la “tagliola” in esame.
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