mercoledì 3 ottobre 2012

Costruzione in appalto e pagamento anticipato con cessione: profili contabili

di Michele BANA

Nel caso della concessione in appalto della costruzione di alcuni immobili, il cui corrispettivo è stato completamente erogato già al momento della stipulazione dell’atto notarile, mediante cessione di terreni – diversi da quelle sui cui verranno eseguite le opere di edificazione – e disponibilità liquide, sorge il dubbio su quali siano i relativi effetti amministrativi e, quindi, di bilancio in capo al prestatore dei lavori.
La fattispecie richiede l’adozione di un particolare comportamento contabile, desumibile dal principio nazionale Oic 23, che affronta espressamente l’ipotesi del pagamento anticipato del corrispettivo, o di una parte dello stesso:
·    alla voce D)6) “Acconti” dello stato patrimoniale passivo, devono essere iscritti gli anticipi ricevuti dai committenti per lavori da eseguire (oltre agli acconti percepiti in corso d’opera, a fronte dei lavori eseguiti non ancora liquidati, da indicare separatamente soltanto nella nota integrativa al bilancio d’esercizio);
·   alla voce A)1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico, devono essere imputati i corrispettivi di commessa, intendendosi per tali quelli liquidati a titolo definitivo e, quindi, non classificabili – a differenza di quelli provvisori di cui al punto precedente – come “acconti”;
·    gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi non ancora eseguiti sono iscritti tra i conti d’ordine, essendo comunque sufficiente l’indicazione di tali obbligazioni nella sola nota integrativa al bilancio d’esercizio.
Nel caso di specie, si rileva che la stipulazione del contratto di appalto ha comportato, all’atto dello stesso, l’immediata estinzione dell’obbligazione pecuniaria dei committenti. Diversamente, al momento della sottoscrizione del contratto nessun incombente risultava ancora assolto dal prestatore, in quanto subordinato alla stipulazione dell’atto di appalto: conseguentemente, quanto ricevuto dal prestatore rappresenta un mero anticipo “per lavori ad eseguire”, pari all’intero corrispettivo pattuito, che verrà, poi, liquidato definitivamente soltanto in corso d’opera.
Qualora il pagamento in parola sia costituito prevalentemente da terreni, potrebbe, tuttavia, porsi un dubbio in merito all’applicabilità dei predetti principi, in quanto si tratta di un’operazione suscettibile di snaturare la ratio dell’anticipo, ovvero consentire al prestatore di acquisire le necessarie risorse finanziarie per l’avvio dei lavori, almeno sino alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori. In altri termini, si potrebbe eccepire – con riferimento all’importo ascrivibile al terreno – il conseguimento di un ricavo, e non di un mero anticipo: ciò non consentirebbe, però, di ossequiare ad uno dei principi contabili fondanti, ovvero quello della correlazione tra costi e ricavi, impendendo, conseguentemente una corretta osservanza del principio di competenza. Si produrrebbe, quindi, una sorta di retrodatazione del criterio della commessa completata, ovvero l’anticipazione di tutto il corrispettivo alla data di stipulazione del contratto: con l’effetto che i costi sostenuti negli esercizi successivi, in dipendenza del medesimo atto di appalto, non avrebbero alcun componente positivo con cui correlarsi, contrastando, peraltro, con il quadro della fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa. In senso conforme, si riscontrano diversi passaggi del principio contabile nazionale Oic 23:
·  l’aspetto peculiare da considerare nella rilevazione contabile delle commesse a lungo termine è rappresentato dalla circostanza che generalmente non si esauriscono in un esercizio, e le loro manifestazioni numerarie si verificano, per lo più, in periodi amministrativi diversi da quelli in cui vengono eseguite le opere. In tale situazione, “il rispetto del principio di competenza deve essere ottenuto attraverso un procedimento di rilevazione dei costi e dei ricavi di commessa che consenta la loro attribuzione nell’esercizio cui sono effettivamente riferibili, ossia nell’esercizio in cui si svolge l’attività di commessa(par. B.I.);
·  i ricavi di commessa, così come i costi ed il corrispondente margine, vengono riconosciuti, preferibilmente, “in funzione dell’avanzamento dell’attività produttiva e quindi attribuiti agli esercizi in cui tale attività si esplica” (c.d. criterio della percentuale di completamento, par. C.I.), oppure solo quando il contratto è completato, ovvero le opere sono ultimate e consegnate (c.d. criterio della commessa completata, par. C.II.);
·    il criterio della percentuale di completamento è l’unico che permette di raggiungere, in modo corretto, l’obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine, che è quello di riconoscere l’utile dell’opera con l’avanzamento dei lavori. Tale metodologia si basa, infatti, sull’assunto che “i ricavi ed i costi maturano e vanno iscritti man mano che il lavoro procede, assicurando così la corretta contrapposizione tra costi e ricavi. Il criterio della percentuale di completamento è, pertanto, quello che consente la corretta rappresentazione in bilancio dei risultati dell’attività dell’impresa in ciascun esercizio. Va quindi adottato in tutti i casi in cui la sua applicazione sia tecnicamente possibile(par. C.III.). Qualora non venga applicato tale criterio, è necessario – in virtù dei conseguenti effetti distorsivi di cui sopra – indicare nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, in modo chiaro ed illeggibile, i ricavi, i costi e gli effetti sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto che si sarebbero prodotti se la società avesse adottato il criterio della percentuale di completamento: i predetti dati integrativi sono, infatti, ritenuti di importanza tale, nel contesto del bilancio delle imprese con commesse a lungo termine, “che la loro omissione costituisce deviazione rilevante dei corretti principi contabili e che, di detta informativa, è richiesto un esplicito richiamo da parte degli organi di controllo del bilancio delle imprese (sindaci, società di revisione, ecc.) nelle proprie relazioni;
·    i ricavi delle vendite e delle prestazioni riflettono i lavori liquidati nell’esercizio (par. D.I.b.). In altri termini, gli anticipi verranno recuperati attraverso la fatturazione definitiva delle opere, che comporta la rilevazione del ricavo e ed il parziale storno, per il corrispondente importo, dell’anticipo rilevato per effetto della stipulazione del contratto di appalto e della contestuale cessione in pagamento.
In virtù di quanto sopra riportato, si deve, pertanto, ritenere corretto imputare, nel bilancio dell’esercizio, il corrispettivo ricevuto tra gli acconti, nella voce D)6) dello stato patrimoniale passivo, iscrivendo il terreno come bene-merce, concorrente, quindi, alla formazione delle rimanenze finali di magazzino.

Nessun commento:

Posta un commento