lunedì 8 ottobre 2012

Responsabilità fiscale negli appalti: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Sandro CERATO

La responsabilità fiscale dell’appaltatore e del committente, in relazione all’omesso versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva, si rende applicabile solamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e la certificazione del corretto assolvimento degli obblighi tributari in questione deve essere richiesta solamente per i pagamenti eseguiti a far data dal prossimo 11 ottobre 2012. E’ questo l’aspetto più interessante che emerge dalla lettura della C.M. 8.10.2012, n. 40/E, pubblicata sul sito dell’Agenzia nel pomeriggio dell’8 ottobre 2012.
Come abbiamo già avuto modo di osservare in queste pagine, l’art. 13-ter del D.L. 83/2012, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato l’art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/06, relativamente al tema della responsabilità fiscale negli appalti. E’ bene ricordare che con l’art. 2, co. 5-bis, del D.L. n. 16/2012, il legislatore aveva già radicalmente modificato il predetto art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.
L’art. 13-ter del D.L. 83/2012, riscrivendo integralmente la disciplina in questione, prevede in estrema sintesi, quanto segue:
·       la responsabilità solidale opera esclusivamente nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, escludendo quindi il committente;
·       il committente, tuttavia, è soggetto ad una sanzione pecuniaria, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 200.000, qualora provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione idonea alla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi fiscali, sia in capo all’appaltatore, sia in capo al subappaltatore e se, effettivamente, siano state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti;
·       la possibilità, per l’appaltatore, di evitare la responsabilità in questione, laddove acquisisca dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, un’asseverazione, rilasciata dai CAF o dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, in cui si attesti il corretto assolvimento degli adempimenti (già scaduti) connessi al versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
·       la responsabilità solidale è limitata all’ammontare del corrispettivo dovuto;
·       esclusione, dalla nuova disciplina, delle stazioni appaltanti pubbliche, di cui all’art. 3, co. 33, del D.Lgs. n. 163/2006.
In relazione agli aspetti poc’anzi descritti, la C.M. n. 30/E/2012, dopo aver ricordato che sia l’appaltatore che il committente possono tenere sospesi i pagamenti dovuti rispettivamente al subappaltatore ed all’appaltatore fino all’esibizione della documentazione in cui si dimostra il corretto assolvimento degli obblighi tributari di versamento delle ritenute e dell’Iva, precisa che la decorrenza delle disposizioni in questione si realizza esclusivamente per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell’art. 13-ter del D.L. 83/2012).
In secondo luogo, osserva l’Agenzia, posto che l’esonero dalla responsabilità in capo all’appaltatore ed al committente è subordinato all’esibizione, rispettivamente da parte del subappaltatore e dell’appaltatore, di una certificazione in merito al corretto assolvimento degli adempimenti tributari (ritenute ed Iva), da esibirsi prima del pagamento del corrispettivo, si ritiene applicabile l’art. 3, co. 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui l’adempimento relativo all’esibizione della certificazione predetta deve essere osservato solamente per i pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012 (sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della norma).
Incrociando le due precisazioni dell’Agenzia, emerge che la responsabilità in questione non si applica nei seguenti casi:
·       contratti stipulati fino all’11 agosto 2012, indipendentemente dalla data in cui avviene il pagamento del corrispettivo;
·       contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, limitatamente ai pagamenti effettuati fino al 10 ottobre compreso, per i quali non è richiesta l’esibizione di alcuna documentazione.
Infine, nel documento di prassi in commento, riprendendo la parte della norma in cui si precisa che l’attestazione dell’avvenuto versamento delle ritenute e dell’Iva, può essere rilasciata anche tramite l’asseverazione di un responsabile del CAF, ovvero di un professionista abilitato, si ritiene valida, in alternativa alla predetta asseverazione, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari in precedenza descritti.

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