martedì 16 ottobre 2012

Nuova Iva per cassa, modalità di opzione/revoca ancora da definire

di Michele BANA

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella giornata di ieri, ha firmato il Decreto attuativo dell’11 ottobre scorso riguardante il nuovo regime dell’Iva per cassa, contenuto nell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, la cui effettiva entrata in vigore comporterà la sostituzione della versione sinora prevista dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. Il provvedimento governativo ha ribadito i principi già contenuti nella predetta disposizione del Decreto Crescita, introducendo alcuni ulteriori elementi di natura operativa. Tra le conferme, si segnalano i presupposti di applicazione del nuovo regime, riservato ai soggetti passivi Iva in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
·    nell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non eccedente l’importo di 2 milioni (rispetto a quello di euro 200.000 previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008), oppure – nel caso di nuova attività – presumono, nel primo esercizio, di non superare tale soglia. A tale fine, devono essere considerate sia le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva per cassa che quelle escluse;
·    pongono in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di cessionari e committenti anch’essi soggetti passivi Iva, ovvero agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
In presenza di tali presupposti, per il cedente/prestatore l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni attive – fatturate apponendo la dicitura “Operazione soggetta ad Iva per cassa (o ad esigibilità differita), ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012”, la cui omissione costituirà, peraltro, una mera violazione formale – diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, e comunque, nell’ipotesi di inadempimento della controparte, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso di sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di tale termine, del cessionario/committente ad una procedura concorsuale. È, quindi, confermato che, a dispetto di quanto previsto nel previgente regime di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008, non rileva la circostanza che il cliente sia interessato da un’azione esecutiva. Per quanto concerne, invece, il richiamo alle “procedure concorsuali”, sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la C.M. n. 20/E/2009 – nel vigore del precedente sistema dell’Iva per cassa – si era fatto espresso riferimento agli istituti contemplati dall’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 (fallimento, concordato preventivo, ecc.). Quest’ultima disposizione è stata, tuttavia, anch’essa riformulata dal Decreto Crescita, stabilendo, al secondo periodo, che “il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale” a partire dalla data, tra l’altro, del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942: le maggiori perplessità, in ordine ad un’eventuale rilevanza di tale istituto ai fini della sospensione del termine per l’Iva di cassa, sono rappresentate – oltre dalla circostanza che non costituisce una vera e propria procedura concorsuale (l’intesa nasce privatamente tra debitore e creditore, mentre la fase giudiziale è circoscritta al procedimento di omologazione) dal richiamo, operato dalla C.M. n. 20/E/2009, all’eventualità della revoca, istituto non previsto dalla normativa rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti. A questo proposito, si rammenta che l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che, nel caso di provvedimento di revoca della procedura concorsuale a carico del cessionario/committente, intervenuta dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’Iva esposta nella fattura del cedente/prestatore diveniva immediatamente esigibile, dovendo, quindi, confluire nella prima liquidazione periodica utile.
In ogni caso, il regime dell’Iva per cassa non è invocabile per le operazioni attive effettuate:
·   nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. A questo proposito, la relazione al Decreto attuativo ha precisato che il regime dell’Iva per cassa è applicabile anche alle operazioni effettuate, secondo le regole ordinarie, dai soggetti passivi che – previa separazione delle attività di cui all’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 – applicano sia regimi speciali che quello ordinario;
·    nei confronti di privati, ovvero che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
·    con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge);
·   in base alla disciplina generale dell’Iva per cassa di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero con enti pubblici, istituzionali ed universitari.
Per quanto concerne, invece, il diritto alla detrazione dell’Iva è differenziato: il cedente/prestatore lo matura per effetto del pagamento dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori (oppure decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione), mentre il cessionario/committente – ed è questa la vera novità rispetto al regime di cui all’art. 7 del D.L. n. 185/2008 – segue le regole generali, fondate sul momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), salvo il caso in cui anch’esso abbiamo optato per l’Iva di cassa: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, può, pertanto, esercitare il diritto alla detrazione Iva sugli acquisti – rientranti nel regime di cassa – per effetto del versamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, come precisato dal Decreto attuativo, sono escluse dall’applicazione dell’Iva di cassa alcune operazioni passive (secondo principi analoghi a quelli dettati per le fattispecie attive):
·    gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge;
·    gli acquisti intracomunitari di beni;
·    le importazioni di beni;
·    i prelievi dai depositi Iva.
Tra le novità del provvedimento ministeriale si segnalano alcuni aspetti riguardanti l’assolvimento degli adempimenti: in primo luogo, è stabilito che le operazioni rientranti nel regime dell’Iva di cassa concorrono alla formazione del volume d’affari del cedente/prestatore, e partecipano alla determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’anno in cui sono state effettuate, non rilevando il momento in cui l’imposta diventa esigibile. È stata, inoltre, approfondita la tematica delle liquidazioni periodiche dell’imposta:
·    le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva per cassa sono computate nel mese o trimestre in cui è riscosso il corrispettivo, oppure è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione;
·   nel caso di incasso/pagamento parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica in proporzione tra la somma riscossa/versata e l’ammontare complessivo dell’operazione.
Il Decreto attuativo non ha, invece, affrontato la disciplina delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime, e dell’eventuale revoca, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi a breve: è stato, infatti, stabilito che la nuova Iva per cassa è già applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012, con opzione valida soltanto per tale mensilità, in deroga al principio generale che ne dispone l’efficacia dal 1° gennaio dell’anno nel quale è manifestata (oppure dalla data di inizio di attività nel caso di primo esercizio di operatività), e l’esclusione delle operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Decreto attuativo ha, infine, esaminato il caso in cui il soggetto aderente all’Iva per cassa abbia superato, nel corso dell’anno di efficacia dell’opzione, il predetto limite di 2 milioni di euro di volume d’affari: le operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo sono soggette ai criteri generali di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, con l’effetto che nella liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è applicata l’Iva per cassa deve essere ricompresa anche l’imposta a debito riguardante le operazioni già effettuate sino a tale data, e il cui corrispettivo non risulti ancora incassato. Analogamente, può essere detratta l’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati a tale data, sebbene il relativo corrispettivo non sia stato ancora pagato.

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