Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella
giornata di ieri, ha firmato il Decreto
attuativo dell’11 ottobre scorso riguardante il nuovo regime dell’Iva per
cassa, contenuto nell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012, la cui effettiva entrata
in vigore comporterà la sostituzione della versione sinora prevista dall’art. 7
del D.L. n. 185/2008. Il provvedimento governativo ha ribadito i principi già
contenuti nella predetta disposizione del Decreto Crescita, introducendo alcuni
ulteriori elementi di natura operativa. Tra le conferme, si segnalano i presupposti di applicazione del nuovo
regime, riservato ai soggetti passivi Iva in possesso, congiuntamente, dei
seguenti requisiti:
·
nell’anno solare precedente hanno conseguito un
volume d’affari non eccedente l’importo di 2 milioni (rispetto a quello di euro
200.000 previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008), oppure – nel caso di nuova
attività – presumono, nel primo esercizio, di non superare tale soglia. A tale
fine, devono essere considerate sia le operazioni rientranti nel campo di
applicazione dell’Iva per cassa che quelle escluse;
·
pongono in essere cessioni di beni e prestazioni
di servizi nei confronti di cessionari e committenti anch’essi soggetti passivi
Iva, ovvero agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
In presenza di tali presupposti, per il
cedente/prestatore l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni
attive – fatturate apponendo la dicitura
“Operazione soggetta ad Iva per cassa (o ad esigibilità differita), ai sensi
dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012”, la cui omissione costituirà, peraltro,
una mera violazione formale –
diviene esigibile al momento del
pagamento del corrispettivo, e comunque, nell’ipotesi di inadempimento della
controparte, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo il caso
di sopravvenuto assoggettamento, prima della scadenza di tale termine, del
cessionario/committente ad una procedura concorsuale. È, quindi, confermato
che, a dispetto di quanto previsto nel previgente regime di cui all’art. 7 del
D.L. n. 185/2008, non rileva la circostanza che il cliente sia interessato da
un’azione esecutiva. Per quanto concerne, invece, il richiamo alle “procedure concorsuali”, sarebbe
opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la C.M. n. 20/E/2009 – nel vigore del
precedente sistema dell’Iva per cassa – si era fatto espresso riferimento agli
istituti contemplati dall’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986 (fallimento,
concordato preventivo, ecc.). Quest’ultima disposizione è stata, tuttavia,
anch’essa riformulata dal Decreto Crescita, stabilendo, al secondo periodo, che
“il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale” a partire dalla
data, tra l’altro, del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del
R.D. n. 267/1942: le maggiori perplessità, in ordine ad un’eventuale rilevanza
di tale istituto ai fini della sospensione del termine per l’Iva di cassa, sono
rappresentate – oltre dalla circostanza che non costituisce una vera e propria
procedura concorsuale (l’intesa nasce privatamente tra debitore e creditore,
mentre la fase giudiziale è circoscritta al procedimento di omologazione) dal
richiamo, operato dalla C.M. n. 20/E/2009, all’eventualità della revoca, istituto non previsto dalla
normativa rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti. A questo
proposito, si rammenta che l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che,
nel caso di provvedimento di revoca della procedura concorsuale a carico del
cessionario/committente, intervenuta dopo un anno dall’effettuazione
dell’operazione, l’Iva esposta nella fattura del cedente/prestatore diveniva immediatamente esigibile, dovendo,
quindi, confluire nella prima liquidazione periodica utile.
In ogni caso, il regime dell’Iva per cassa non è invocabile per le operazioni attive
effettuate:
· nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. A questo proposito,
la relazione al Decreto attuativo ha precisato che il regime dell’Iva per cassa
è applicabile anche alle operazioni effettuate, secondo le regole ordinarie,
dai soggetti passivi che – previa separazione delle attività di cui all’art. 36
del D.P.R. n. 633/1972 – applicano sia regimi speciali che quello ordinario;
·
nei confronti di privati, ovvero che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o
professioni;
·
con applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile (c.d. reverse charge);
· in base alla disciplina
generale dell’Iva per cassa di cui all’art. 6, co. 5, del D.P.R. n.
633/1972, ovvero con enti pubblici, istituzionali ed universitari.
Per quanto concerne, invece, il diritto alla detrazione dell’Iva è
differenziato: il cedente/prestatore lo matura per effetto del pagamento dei
corrispettivi dovuti ai propri fornitori (oppure decorso un anno
dall’effettuazione dell’operazione), mentre il cessionario/committente – ed è questa la vera novità rispetto al regime di cui all’art. 7 del D.L. n.
185/2008 – segue le regole generali, fondate sul momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del D.P.R. n.
633/1972), salvo il caso in cui anch’esso abbiamo optato per l’Iva di cassa: al
ricorrere di quest’ultima ipotesi, può, pertanto, esercitare il diritto alla
detrazione Iva sugli acquisti – rientranti nel regime di cassa – per effetto
del versamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, come precisato dal
Decreto attuativo, sono escluse dall’applicazione
dell’Iva di cassa alcune operazioni
passive (secondo principi analoghi a quelli dettati per le fattispecie
attive):
·
gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse
charge;
·
gli acquisti
intracomunitari di beni;
·
le importazioni
di beni;
·
i prelievi dai depositi Iva.
Tra le novità del provvedimento ministeriale si
segnalano alcuni aspetti riguardanti l’assolvimento degli adempimenti: in primo
luogo, è stabilito che le operazioni rientranti nel regime dell’Iva di cassa
concorrono alla formazione del volume
d’affari del cedente/prestatore, e partecipano alla determinazione della percentuale di detraibilità di cui
all’art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all’anno in cui sono
state effettuate, non rilevando il
momento in cui l’imposta diventa esigibile. È stata, inoltre, approfondita la
tematica delle liquidazioni periodiche
dell’imposta:
·
le operazioni rientranti nel campo di applicazione
dell’Iva per cassa sono computate nel mese o trimestre in cui è riscosso il
corrispettivo, oppure è decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione;
· nel caso di incasso/pagamento parziale del
corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione
periodica in proporzione tra la somma riscossa/versata e l’ammontare
complessivo dell’operazione.
Il Decreto attuativo non ha, invece, affrontato la
disciplina delle modalità di esercizio dell’opzione per il regime, e dell’eventuale revoca, rinviando ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate, da emanarsi a breve: è stato, infatti, stabilito che la
nuova Iva per cassa è già applicabile alle operazioni
effettuate dal 1° dicembre 2012, con opzione valida soltanto per tale
mensilità, in deroga al principio generale che ne dispone l’efficacia dal 1°
gennaio dell’anno nel quale è manifestata (oppure dalla data di inizio di
attività nel caso di primo esercizio di operatività), e l’esclusione delle
operazioni già liquidate al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il Decreto attuativo ha, infine, esaminato il caso
in cui il soggetto aderente all’Iva per cassa abbia superato, nel corso dell’anno di efficacia dell’opzione, il
predetto limite di 2 milioni di euro di
volume d’affari: le operazioni attive e passive effettuate a partire dal
mese successivo sono soggette ai criteri generali di cui all’art. 6 del D.P.R.
n. 633/1972, con l’effetto che nella liquidazione
relativa all’ultimo mese in cui è applicata l’Iva per cassa deve essere
ricompresa anche l’imposta a debito riguardante le operazioni già effettuate sino a tale data, e il cui corrispettivo
non risulti ancora incassato. Analogamente, può essere detratta l’Iva relativa
agli acquisti di beni e servizi effettuati a tale data, sebbene il relativo
corrispettivo non sia stato ancora pagato.
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