di Michele BANA
Il Tribunale
di Milano, in occasione del plenum dello scorso 20 settembre, ha esaminato
alcuni specifici aspetti delle novità concorsuali introdotte dall’art. 33, co.
1, del D.L. n. 83/2012, fornendo diverse indicazioni di carattere operativo,
destinate a costituire una base di riflessione anche presso altre
giurisdizioni, attesa l’autorevolezza, in ambito fallimentare, dei giudici
meneghini.
In primo luogo, è stata analizzata la
disciplina della c.d. domanda
di pre-concordato, ovvero la
facoltà riconosciuta al debitore di presentare inizialmente soltanto il ricorso
– unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi – con riserva di depositare
in un momento successivo, nei termini che saranno stabiliti dal tribunale, la
proposta, il piano e la relativa documentazione (art. 161, co. 6 e 2, del R.D.
n. 267/1942). A questo proposito, i giudici milanesi hanno fornito alcuni
specifici indirizzi, chiarendo che la domanda di prenotazione della procedura
di concordato preventivo:
·
essendo presentata nella forma di ricorso,
richiede sempre l’assistenza di un
avvocato. Qualora manchi la procura, è possibile dare corso ad integrazioni
istruttorie successive con la sua produzione;
·
può essere accolta anche se formulata nel modo più
semplice, con il proprio contenuto minimo, a condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del
termine per effettuare le successive produzioni. Diversamente, in mancanza,
potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di una domanda definitiva e, quindi,
inammissibile per carenza dei corrispondenti presupposti, pur essendo possibili
integrazioni istruttorie;
·
deve essere accompagnata da un aggiornato certificato camerale, nonché
dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, per “consentire al tribunale di valutare quantomeno la sussistenza dei
presupposti dimensionali di fallibilità dell’impresa”. Nel caso di soggetti
non tenuti alla redazione del bilancio, l’autorità giudiziaria – qualora dubiti
che il ricorrente sia un imprenditore commerciale privato di natura non piccola
(art. 1 L.F.) – può richiedere la produzione di tutta la documentazione che
viene solitamente esibita in sede pre-fallimentare, ai fini dell’accertamento
del requisito dimensionale.
Il
Tribunale di Milano ha, inoltre, fornito alcune precisazioni in merito al
termine per il successivo deposito della proposta, del piano e della
documentazione di cui all’art. 161, co. 2, L.F., che il seguente co. 6 fissa in
un minimo di 60 giorni ed un massimo di 120 giorni (prorogabili, per una sola
volta di ulteriori 60 giorni, in presenza di giustificati motivi): in mancanza
di specifiche richieste di un maggior termine, da parte del debitore, oppure
nel caso di istanze immotivate o non
supportate da idonea documentazione, la scadenza sarà sempre fissata nel minimo di 60 giorni, salvo un aumento
di 5-10 giorni per consentire alla cancelleria di effettuare le comunicazioni
di rito. Trattandosi di un termine previsto nell’interesse del debitore, è altresì
prospettabile che quest’ultimo richieda ed ottenga la concessione di una proroga inferiore al predetto minimo.
È
stato, inoltre, affrontato il nuovo incombente degli obblighi informativi periodici,
anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve
assolvere sino alla scadenza del termine concesso dal tribunale (art. 161, co.
8, L.F.): in particolare, sono state evidenziate le criticità applicative della nuova disposizione, ovvero la mancanza
di un organo tecnico in grado di valutare a breve tale documentazione – il
commissario giudiziale sarà, infatti, nominato soltanto dal successivo ed
eventuale decreto di ammissione alla procedura – e l’assenza di una specifica
sanzione per l’adempimento irregolare o parziale. Alla luce di tali
considerazioni, il Tribunale di Milano ritiene che gli obblighi d’informativa periodica debbano essere imposti
soltanto quando ricorra una delle seguenti situazioni:
·
concordati
preventivi di grande rilievo;
·
formulazione
di particolari istanze, come quelle per l’autorizzazione a contrarre
finanziamenti prededucibili, al pagamento di crediti anteriori o al compimento
di atti di straordinaria amministrazione;
·
concordati
preventivi in continuità aziendale, o che intervengono senza la
pendenza di un’istanza di fallimento, in cui il debitore sia già stato sentito
dando contezza della propria situazione patrimoniale e finanziaria.
I
giudici milanesi hanno, inoltre, individuato anche le specifiche modalità di adempimento di
quest’obbligo: le informative periodiche devono essere redatte nella forma di brevi atti esplicativi, che soltanto i legali dovranno stilare,
descrivendo sinteticamente le attività medio
tempore compiute dal debitore, allegando esclusivamente documentazione di
carattere riassuntivo, come l’elenco dei pagamenti superiori ad una certa
soglia e quello degli atti negoziali di rilievo.
Qualora
il termine fissato dal tribunale decorra
inutilmente, senza che il debitore depositi la proposta, il piano e la
documentazione di concordato preventivo (o l’istanza di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), l’autorità giudiziaria può
procedere, previa convocazione del debitore, alla dichiarazione di inammissibilità o – in presenza dei relativi
presupposti, in particolar modo lo stato di insolvenza – di fallimento.
Il Tribunale di Milano ha, infine, esaminato il regime delle autorizzazioni, con
peculiare riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale,
stabilendo che:
·
l’autorità
giudiziaria provvederà in composizione collegiale, secondo il rito camerale,
previa eventuale convocazione dell’imprenditore – anche alla presenza del
Pubblico Ministero – e dei controinteressati,
ove esistenti, soprattutto nel caso in cui l’istanza riguardi i rapporti con la
Pubblica Amministrazione. In tale sede, potrà essere altresì assegnato un
termine per integrare la domanda o fornire i chiarimenti necessari;
·
i pagamenti di crediti anteriori devono
essere autorizzati soltanto con riguardo all’anticipazione dei tempi, e non
anche in relazione all’importo, “che non
è necessariamente integrale se tale non sia previsto dalla legge (privilegiati
capienti) o dal piano/proposta”. Conseguentemente, al fine di consentire al
tribunale di valutare la tipologia di pagamento che va effettuato, occorre
sempre l’immediata produzione del progetto concordatario, con eventuale
suddivisione in classi, poiché “il
pagamento anticipato di crediti anteriori va autorizzato con le modalità quantitative che riguardano i
crediti di pari rango o classe”;
·
se nella
domanda di pre-concordato preventivo è inclusa anche l’istanza di
autorizzazione al compimento di atti di
straordinaria amministrazione, il ricorso è inammissibile qualora comprenda
la generica richiesta di omologare il concordato che si andrà a presentare,
senza null’altro aggiungere. È, invece, necessario indicare i caratteri di massima del concordato, le
voci attive e passive dell’impresa, gli atti di gestione che si intendono
compiere previa autorizzazione, con l’illustrazione delle relative
finalità, e gli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria
amministrazione;
·
le attestazioni speciali che il
professionista di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. è tenuto a rilasciare
a corredo dell’istanza di autorizzazione (concordato in continuità aziendale,
contratti pubblici, ecc.) presuppongono la disponibilità
della proposta e del piano, che devono essere allegati alla domanda. La
medesima documentazione occorre nel caso di istanza di autorizzazione alla sospensione dei contratti pendenti:
l’eventuale concessione, da parte del tribunale, sarà effettuata per il termine
minimo, che è prorogabile solo se la
richiesta non implica soluzione di continuità. Dopo la nuova prosecuzione
del contratto, che si verifica a seguito della fine della sospensione, non può essere,
infatti, più accordata una nuova sospensione, ma semmai autorizzato
esclusivamente lo scioglimento.
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