lunedì 1 ottobre 2012

Novità del concordato preventivo, prime osservazioni della giurisprudenza


di Michele BANA

Il Tribunale di Milano, in occasione del plenum dello scorso 20 settembre, ha esaminato alcuni specifici aspetti delle novità concorsuali introdotte dall’art. 33, co. 1, del D.L. n. 83/2012, fornendo diverse indicazioni di carattere operativo, destinate a costituire una base di riflessione anche presso altre giurisdizioni, attesa l’autorevolezza, in ambito fallimentare, dei giudici meneghini.
In primo luogo, è stata analizzata la disciplina della c.d. domanda di pre-concordato, ovvero la facoltà riconosciuta al debitore di presentare inizialmente soltanto il ricorso – unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi – con riserva di depositare in un momento successivo, nei termini che saranno stabiliti dal tribunale, la proposta, il piano e la relativa documentazione (art. 161, co. 6 e 2, del R.D. n. 267/1942). A questo proposito, i giudici milanesi hanno fornito alcuni specifici indirizzi, chiarendo che la domanda di prenotazione della procedura di concordato preventivo:
·    essendo presentata nella forma di ricorso, richiede sempre l’assistenza di un avvocato. Qualora manchi la procura, è possibile dare corso ad integrazioni istruttorie successive con la sua produzione;
·    può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con il proprio contenuto minimo, a condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni. Diversamente, in mancanza, potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di una domanda definitiva e, quindi, inammissibile per carenza dei corrispondenti presupposti, pur essendo possibili integrazioni istruttorie;
·    deve essere accompagnata da un aggiornato certificato camerale, nonché dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, per “consentire al tribunale di valutare quantomeno la sussistenza dei presupposti dimensionali di fallibilità dell’impresa”. Nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l’autorità giudiziaria – qualora dubiti che il ricorrente sia un imprenditore commerciale privato di natura non piccola (art. 1 L.F.) – può richiedere la produzione di tutta la documentazione che viene solitamente esibita in sede pre-fallimentare, ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale.
Il Tribunale di Milano ha, inoltre, fornito alcune precisazioni in merito al termine per il successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161, co. 2, L.F., che il seguente co. 6 fissa in un minimo di 60 giorni ed un massimo di 120 giorni (prorogabili, per una sola volta di ulteriori 60 giorni, in presenza di giustificati motivi): in mancanza di specifiche richieste di un maggior termine, da parte del debitore, oppure nel caso di istanze immotivate o non supportate da idonea documentazione, la scadenza sarà sempre fissata nel minimo di 60 giorni, salvo un aumento di 5-10 giorni per consentire alla cancelleria di effettuare le comunicazioni di rito. Trattandosi di un termine previsto nell’interesse del debitore, è altresì prospettabile che quest’ultimo richieda ed ottenga la concessione di una proroga inferiore al predetto minimo.
È stato, inoltre, affrontato il nuovo incombente degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine concesso dal tribunale (art. 161, co. 8, L.F.): in particolare, sono state evidenziate le criticità applicative della nuova disposizione, ovvero la mancanza di un organo tecnico in grado di valutare a breve tale documentazione – il commissario giudiziale sarà, infatti, nominato soltanto dal successivo ed eventuale decreto di ammissione alla procedura – e l’assenza di una specifica sanzione per l’adempimento irregolare o parziale. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ritiene che gli obblighi d’informativa periodica debbano essere imposti soltanto quando ricorra una delle seguenti situazioni:
·    concordati preventivi di grande rilievo;
·    formulazione di particolari istanze, come quelle per l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, al pagamento di crediti anteriori o al compimento di atti di straordinaria amministrazione;
·    concordati preventivi in continuità aziendale, o che intervengono senza la pendenza di un’istanza di fallimento, in cui il debitore sia già stato sentito dando contezza della propria situazione patrimoniale e finanziaria.
I giudici milanesi hanno, inoltre, individuato anche le specifiche modalità di adempimento di quest’obbligo: le informative periodiche devono essere redatte nella forma di brevi atti esplicativi, che soltanto i legali dovranno stilare, descrivendo sinteticamente le attività medio tempore compiute dal debitore, allegando esclusivamente documentazione di carattere riassuntivo, come l’elenco dei pagamenti superiori ad una certa soglia e quello degli atti negoziali di rilievo.
Qualora il termine fissato dal tribunale decorra inutilmente, senza che il debitore depositi la proposta, il piano e la documentazione di concordato preventivo (o l’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), l’autorità giudiziaria può procedere, previa convocazione del debitore, alla dichiarazione di inammissibilità o – in presenza dei relativi presupposti, in particolar modo lo stato di insolvenza – di fallimento.
Il Tribunale di Milano ha, infine, esaminato il regime delle autorizzazioni, con peculiare riferimento al concordato preventivo in continuità aziendale, stabilendo che:
·    l’autorità giudiziaria provvederà in composizione collegiale, secondo il rito camerale, previa eventuale convocazione dell’imprenditore – anche alla presenza del Pubblico Ministero – e dei controinteressati, ove esistenti, soprattutto nel caso in cui l’istanza riguardi i rapporti con la Pubblica Amministrazione. In tale sede, potrà essere altresì assegnato un termine per integrare la domanda o fornire i chiarimenti necessari;
·    i pagamenti di crediti anteriori devono essere autorizzati soltanto con riguardo all’anticipazione dei tempi, e non anche in relazione all’importo, “che non è necessariamente integrale se tale non sia previsto dalla legge (privilegiati capienti) o dal piano/proposta”. Conseguentemente, al fine di consentire al tribunale di valutare la tipologia di pagamento che va effettuato, occorre sempre l’immediata produzione del progetto concordatario, con eventuale suddivisione in classi, poiché “il pagamento anticipato di crediti anteriori va autorizzato con le modalità quantitative che riguardano i crediti di pari rango o classe;
·    se nella domanda di pre-concordato preventivo è inclusa anche l’istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, il ricorso è inammissibile qualora comprenda la generica richiesta di omologare il concordato che si andrà a presentare, senza null’altro aggiungere. È, invece, necessario indicare i caratteri di massima del concordato, le voci attive e passive dell’impresa, gli atti di gestione che si intendono compiere previa autorizzazione, con l’illustrazione delle relative finalità, e gli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria amministrazione;
·    le attestazioni speciali che il professionista di cui all’art. 67, co. 3, lett. d), L.F. è tenuto a rilasciare a corredo dell’istanza di autorizzazione (concordato in continuità aziendale, contratti pubblici, ecc.) presuppongono la disponibilità della proposta e del piano, che devono essere allegati alla domanda. La medesima documentazione occorre nel caso di istanza di autorizzazione alla sospensione dei contratti pendenti: l’eventuale concessione, da parte del tribunale, sarà effettuata per il termine minimo, che è prorogabile solo se la richiesta non implica soluzione di continuità. Dopo la nuova prosecuzione del contratto, che si verifica a seguito della fine della sospensione, non può essere, infatti, più accordata una nuova sospensione, ma semmai autorizzato esclusivamente lo scioglimento.

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