giovedì 25 ottobre 2012

Detrazione 36% per interventi iniziati prima del 26 giugno

di Sandro CERATO

Relativamente agli interventi eseguiti sulla stesa unità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno 2012, per i quali le spese sono state sostenute sia prima che dopo tale data, con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07249 del 4 luglio 2012, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
·   il nuovo limite di spesa, pari a euro 96.000, non si applica alle sole spese sostenute dal 26 giugno 2012, ma “attrae” anche quelle sostenute prima di tale data, per le quali resta ferma la detrazione al 36%;
·    il limite di euro 96.000 costituisce il limite massimo con riferimento all’anno solare.
Dal contenuto della risposta all’interrogazione parlamentare citata, deriva che, relativamente all’anno 2012, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
·    36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di euro 48.000;
·    50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute al 25 giugno 2012, comunque nel limite di euro 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%.
Si consideri, ad esempio, che per un intervento di ristrutturazione di un’abitazione siano state sostenute le seguenti spese: fino al 25 giugno 2012, euro 40.000, con detrazione del 36%; dal 26 giugno 2012 (ed entro il 31 dicembre 2012), euro 56.000, con detrazione del 50%.
Nel caso di specie, il contribuente ha esaurito il “plafond” di euro 96.000, alla cui formazione hanno contribuito sia le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 che quelle successive, nella restante parte del periodo d’imposta.
In alternativa, si consideri, ad esempio, che per un intervento di ristrutturazione di un’abitazione siano state sostenute le seguenti spese:
·    fino al 25 giugno 2012, euro 60.000, con detrazione del 36% su euro 48.000 (l’eccedenza di euro 12.000 è persa);
·    dal 26 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012), euro 56.000, con detrazione del 50% sull’importo di euro 48.000.
Nel’esempio, il contribuente ha fruito della detrazione massima consentita per l’importo di spesa di euro 96.000, pur avendo sostenuto una spesa complessiva di euro 116.000. Infatti, relativamente ai 60.000 euro spesi gino al 25 giugno 2012, periodo nel quale il palfond massimo era di euro 48.000, la detrazione è stata calcolata su euro 48.000, mentre per le spese sostenute successivamente, pari ad euro 56.000, la detrazione del 50% è stata clacolata sui residui 48.000 dati dalla differenza tra euro 96.000 ed euro 48.000 (questi ultimi già “detratti” fino al 25 giugno 2012). In altre parole, l’eccedenza di euro 12.000 per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 non ha intaccato il “plafond” di euro 48.000 residuo a seguito dell’innalzamento dello stesso ad opera dell’art. 11 del D.L. n. 83/2012.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare del 4 luglio 2012, è stata affrontata anche la questione del calcolo della detrazione con riferimento all’anno 2013, il quale è suddivisivbile in due periodi:
·    dal 1° gennaio al 30 giugno, in cui il limite massimo di psesa agevolabile è pari ad euro 96.000, con detrazione del 50%. Nella risposta, si legge che si deve tener conto, ai fini del raggiungimento del limite massimo di spesa, “in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti”;
·    dal 1° luglio al 31 dicembre, in cui il limite torna ad essere di euro 48.000. Per tale periodo, si precisa nel predetto chiarimento, “se alla data del 30 giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna detrazione del 36 per cento”.
In altre parole, il limite di spesa va riferito all’intervento, nella sua continuità. Se lo stesso intervento si protrae sulla medesima unità immobiliare residenziale e/o sulle relative pertinenze a cavallo del 31 dicembre 2012, le spese sostenute tra il 1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013 rileveranno fino a concorrenza della differenza positiva tra il tetto di euro 96.000,00 e quanto già speso nel 2012 per il medesimo intervento.

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