di Sandro CERATO
Relativamente agli interventi
eseguiti sulla stesa unità immobiliare, iniziati prima del 26 giugno 2012, per
i quali le spese sono state sostenute sia prima che dopo tale data, con la risposta
all’interrogazione parlamentare n. 5-07249 del 4 luglio 2012, sono stati
forniti i seguenti chiarimenti:
· il nuovo limite di spesa, pari a euro 96.000,
non si applica alle sole spese sostenute dal 26 giugno 2012, ma “attrae” anche
quelle sostenute prima di tale data, per le quali resta ferma la detrazione al
36%;
·
il limite di euro 96.000 costituisce il limite
massimo con riferimento all’anno solare.
Dal contenuto della risposta
all’interrogazione parlamentare citata, deriva che, relativamente all’anno
2012, la detrazione spetta nelle seguenti misure:
· 36%
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, per
un ammontare massimo di euro 48.000;
· 50%
per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, per un
ammontare massimo di euro 96.000 al netto delle spese già sostenute
al 25 giugno 2012, comunque nel limite di euro 48.000, per le quali
resta ferma la detrazione del 36%.
Si
consideri, ad esempio, che per un intervento di ristrutturazione di un’abitazione
siano state sostenute le seguenti spese: fino al 25 giugno 2012, euro 40.000,
con detrazione del 36%; dal 26 giugno 2012 (ed entro il 31 dicembre 2012), euro
56.000, con detrazione del 50%.
Nel
caso di specie, il contribuente ha esaurito il “plafond” di euro 96.000,
alla cui formazione hanno contribuito sia le spese sostenute fino al 25 giugno
2012 che quelle successive, nella restante parte del periodo d’imposta.
In
alternativa, si consideri, ad esempio, che per un intervento di
ristrutturazione di un’abitazione siano state sostenute le seguenti spese:
· fino
al 25 giugno 2012, euro 60.000, con detrazione del 36% su euro 48.000
(l’eccedenza di euro 12.000 è persa);
· dal
26 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012), euro 56.000, con detrazione del
50% sull’importo di euro 48.000.
Nel’esempio,
il contribuente ha fruito della detrazione massima consentita per l’importo di
spesa di euro 96.000, pur avendo sostenuto una spesa complessiva di euro 116.000.
Infatti, relativamente ai 60.000 euro spesi gino al 25 giugno 2012, periodo nel
quale il palfond massimo era di euro 48.000, la detrazione è stata calcolata su
euro 48.000, mentre per le spese sostenute successivamente, pari ad euro
56.000, la detrazione del 50% è stata clacolata sui residui 48.000 dati dalla
differenza tra euro 96.000 ed euro 48.000 (questi ultimi già “detratti” fino al
25 giugno 2012). In altre parole, l’eccedenza di euro 12.000 per le spese
sostenute fino al 25 giugno 2012 non ha intaccato il “plafond” di euro 48.000
residuo a seguito dell’innalzamento dello stesso ad opera dell’art. 11 del D.L.
n. 83/2012.
Nella
risposta all’interrogazione parlamentare del 4 luglio 2012, è stata affrontata
anche la questione del calcolo della detrazione con riferimento all’anno
2013, il quale è suddivisivbile in due periodi:
· dal
1° gennaio al 30 giugno, in cui il limite massimo di psesa agevolabile è pari
ad euro 96.000, con detrazione del 50%. Nella risposta, si legge che si deve
tener conto, ai fini del raggiungimento del limite massimo di spesa, “in caso
di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti”;
· dal
1° luglio al 31 dicembre, in cui il limite torna ad essere di euro 48.000. Per
tale periodo, si precisa nel predetto chiarimento, “se alla data del 30
giugno 2013 sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a
48.000 euro, le ulteriori spese sostenute nel periodo di imposta non
consentiranno alcuna detrazione del 36 per cento”.
In altre parole, il limite
di spesa va riferito all’intervento, nella sua continuità. Se lo stesso
intervento si protrae sulla medesima unità immobiliare residenziale e/o sulle
relative pertinenze a cavallo del 31 dicembre 2012, le spese sostenute tra il
1° gennaio 2013 ed il 30 giugno 2013 rileveranno fino a concorrenza della
differenza positiva tra il tetto di euro 96.000,00 e quanto già speso nel 2012
per il medesimo intervento.
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